+Articolo 11 4.

Articolo 11 4.

Qualsiasi importo rimanente nella riserva di sicurezza dopo la distribuzione in conformità del primo comma del paragrafo 3 è distribuito tra gli Stati membri di cui al detto comma proporzionalmente alla loro restante carenza, ma senza superarla. Per ciascuno di tali Stati membri tale quantità può aggiungersi alla percentuale di cui al detto comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito