+Articolo 12 Registro
---+Articolo 12 1.
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---+Articolo 12 3.

Articolo 12 Registro

Registro

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 12 1.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma dello stesso per mezzo del registro dell’Unione rispetto a:

a) 

le assegnazioni annuali di emissione;

b) 

gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7;

c) 

le verifiche della conformità a norma dell’articolo 9;

d) 

gli adeguamenti a norma dell’articolo 10; e

e) 

la riserva di sicurezza a norma dell’articolo 11.

Articolo 12 2.
L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione nel registro dell’Unione risultante dal presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
Articolo 12 3.
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, sono accessibili al pubblico.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito