+Articolo 12 Registro
---+Articolo 12 1.
---+Articolo 12 2.
---+Articolo 12 3.
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Articolo 12 Registro
Registro
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 12 1.
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma dello stesso per mezzo del registro dell’Unione rispetto a:
a)
le assegnazioni annuali di emissione;
b)
gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7;
c)
le verifiche della conformità a norma dell’articolo 9;
d)
gli adeguamenti a norma dell’articolo 10; e
e)
la riserva di sicurezza a norma dell’articolo 11.
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Articolo 12 2.
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L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione nel registro dell’Unione risultante dal presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
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Articolo 12 3.
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Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, sono accessibili al pubblico.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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