+Articolo 6 2.
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Articolo 6 2.
Il contratto di cui al paragrafo 1 è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 4. Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondenti e contiene almeno informazioni sul notificatore, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sul numero di notifica, sulla denominazione e composizione dei rifiuti, sui codici di identificazione dei rifiuti, sulla quantità di rifiuti oggetto del contratto, sulle operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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