+Articolo 6 3.

Articolo 6 3.

Il contratto include obblighi:

a) 

per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;

b) 

per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale;

c) 

per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito