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+Articolo 6 3. |
Articolo 6 3.Il contratto include obblighi:
a)
per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;
b)
per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale;
c)
per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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