+Articolo 6 4.

Articolo 6 4.

Se i rifiuti sono destinati a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, nel contratto figurano gli obblighi supplementari seguenti:

a) 

per l’impianto, di fornire, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4 e, se del caso, dell’articolo 15, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell’impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o non intermedie di smaltimento attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;

b) 

per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell’articolo 15, paragrafo 8.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito