+Articolo 7 2.

Articolo 7 2.

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i casi seguenti:

a) 

quando la spedizione o il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’articolo 22;

b) 

in caso di spedizione o recupero o smaltimento illegali di cui all’articolo 25.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito