+Articolo 7 5.
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Articolo 7 5.
La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione e il completamento del recupero o dello smaltimento. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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