+Articolo 7 6.
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Articolo 7 6.
In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti sono destinati al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio e il recupero successivo o lo smaltimento successivo ha luogo nel paese di destinazione, le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono convenire che la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente debba essere svincolata dopo che l’autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4. In tal caso, l’autorità competente che decide di svincolare la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente informa immediatamente le altre autorità competenti interessate della loro decisione e qualsiasi spedizione successiva verso un impianto di recupero o smaltimento è coperta da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l’autorità competente di destinazione non ritenga che tale nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente non sia necessaria. In tali circostanze, se la spedizione, il recupero successivo o lo smaltimento successivo non possono essere portati a termine come previsto, conformemente all’articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all’articolo 25, l’autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti dalla ripresa.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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