+Articolo 7 8.
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Articolo 7 8.
In caso di notifica generale a norma dell’articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché l’intera notifica generale. In tali casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alle parti di spedizione notificata da essa coperta al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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