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+Articolo 9 1. |
Articolo 9 1.Entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito prendono una delle decisioni seguenti, che devono essere debitamente motivate, in merito alla spedizione:
a)
di autorizzare senza condizioni;
b)
di autorizzare alle condizioni di cui all’articolo 10;
c)
di sollevare un’obiezione ai sensi dell’articolo 12;
d)
di non autorizzare, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11. In deroga al primo comma, l’autorità competente di spedizione può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), dopo aver ricevuto la notifica e prima di averla considerata debitamente compilata, se è evidente che le condizioni di cui all’articolo 11 non sono soddisfatte o che vi sono motivi per sollevare un’obiezione a norma dell’articolo 12. In deroga al primo comma, un’autorità competente interessata può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), prima della data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, dopo che la notifica è stata debitamente compilata, come indicato all’articolo 5, paragrafo 5. Se nel termine di 30 giorni di cui al primo comma non è sollevata alcuna obiezione, si presume che vi sia l’autorizzazione tacita delle autorità competenti di transito. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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