+Articolo 10 Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione
---+Articolo 10 1.
---+Articolo 10 2.
---+Articolo 10 3.
---+Articolo 10 4.
---+Articolo 10 5.
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Articolo 10 Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 10 1.
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Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni sono debitamente motivate e possono fondarsi su una o più delle condizioni di cui all’articolo 11 o dei motivi di cui all’articolo 12.
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Articolo 10 2.
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Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per i trasporti di rifiuti effettuati interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.
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Articolo 10 3.
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Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 3.
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Articolo 10 4.
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Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall’autorità competente che le stabilisce.
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Articolo 10 5.
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L’autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell’impianto e sono presentate all’autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell’operazione di recupero o di smaltimento notificata.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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