+Articolo 12 7.

Articolo 12 7.

Gli Stati membri di spedizione informano la Commissione e gli altri Stati membri della normativa nazionale sulla quale si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera d), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero nonché operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione si applicano, prima che tale normativa nazionale sia invocata come motivo per sollevare obiezioni motivate.

Gli Stati membri di destinazione informano la Commissione e gli altri Stati membri delle decisioni o normative nazionali sulle quali si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera e), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero si applicano, prima che tali decisioni o normative nazionali siano invocate come motivi per sollevare obiezioni motivate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito