+Articolo 14 9.
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Articolo 14 9.
L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero è valida per dieci anni, salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva. Durante tale periodo l’autorità competente effettua almeno un’ispezione conformemente all’articolo 60. Se necessario, sono effettuate ispezioni supplementari sulla base dell’approccio di valutazione basato sul rischio di cui all’articolo 62.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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