+Articolo 14 Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
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Articolo 14 Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 1.
La persona fisica o giuridica che possiede un impianto di recupero o esercita un controllo su di esso può presentare una richiesta di autorizzazione preventiva per l’impianto all’autorità competente che ha competenza giurisdizionale sull’impianto, designata in applicazione dell’articolo 75.

Gli impianti che effettuano solo l’operazione di tipo R13 non sono ammessi a presentare una richiesta di cui al primo comma.

Articolo 14 2.

Nella richiesta di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:

a) 

il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;

b) 

copie delle autorizzazioni rilasciate all’impianto di recupero per lo svolgimento del trattamento di rifiuti a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, nonché, se del caso, delle norme tecniche o delle certificazioni rispetto alle quali l’impianto è conforme;

c) 

la descrizione della tecnologia impiegata per garantire il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti nell’impianto di recupero, per la quale si richiede l’autorizzazione preventiva, compresa la tecnologia concepita per risparmiare energia o limitare le emissioni di gas a effetto serra connesse alle attività dell’impianto;

d) 

il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE per l’operazione o le operazioni di recupero per le quali si richiede l’autorizzazione preventiva;

e) 

la denominazione e composizione dei rifiuti, le caratteristiche fisiche e il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si richiede l’autorizzazione preventiva, elencati nell’allegato IV del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

f) 

il quantitativo totale di ciascun tipo di rifiuto per il quale si richiede l’autorizzazione preventiva, rispetto alla capacità di trattamento per la quale l’impianto è autorizzato a svolgere il trattamento di rifiuti a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE;

g) 

la quantità di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti rispetto alla quantità di materiale recuperato e il metodo previsto di recupero o smaltimento dei rifiuti residui;

h) 

registrazioni delle attività dell’impianto legate al recupero di rifiuti, comprendenti in particolare la quantità e i tipi di rifiuti trattati negli ultimi tre anni, se del caso;

i) 

una prova o un’attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l’impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti nei 5 anni precedenti alla richiesta, in particolare in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana.

Articolo 14 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 80, che modificano il paragrafo 2 del presente articolo per quanto concerne le informazioni da includere nella richiesta.
Articolo 14 4.
La procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica all’autorizzazione preventiva di un impianto per il quale è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1.
Articolo 14 5.
Entro 55 giorni dalla data di ricevimento di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1 e contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente la valuta e decide se approvarla.
Articolo 14 6.
Se la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 ha fornito tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente approva la richiesta e rilascia un’autorizzazione preventiva per l’impianto. L’autorizzazione preventiva può contenere condizioni relative alla sua durata, ai tipi e ai quantitativi di rifiuti oggetto della stessa, alla tecnologia utilizzata o ad altre condizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto.
Articolo 14 7.
In deroga al paragrafo 6, l’autorità competente può respingere la richiesta di autorizzazione preventiva se non ritiene che il suo rilascio assicurerà che i rifiuti saranno gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti e ad altri requisiti di cui alla direttiva 2008/98/CE o, se del caso, che le migliori tecniche disponibili saranno applicate conformemente alle conclusioni di cui alla direttiva 2010/75/UE.
Articolo 14 8.
La decisione di approvare o respingere la richiesta di autorizzazione preventiva è comunicata alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta non appena è presa dall’autorità competente ed è debitamente motivata.
Articolo 14 9.
L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero è valida per dieci anni, salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva. Durante tale periodo l’autorità competente effettua almeno un’ispezione conformemente all’articolo 60. Se necessario, sono effettuate ispezioni supplementari sulla base dell’approccio di valutazione basato sul rischio di cui all’articolo 62.
Articolo 14 10.
L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero può essere revocata in qualsiasi momento dall’autorità competente se si rendono disponibili informazioni che dimostrano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 sono false o che le condizioni di cui al paragrafo 6 non sono più soddisfatte. La decisione di revocare l’autorizzazione preventiva è debitamente motivata e comunicata all’impianto.
Articolo 14 11.
La persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 informa immediatamente l’autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 2. L’autorità competente valuta debitamente tali modifiche e, se necessario, aggiorna o revoca l’autorizzazione preventiva.
Articolo 14 12.
Nel caso di una notifica generale trasmessa a norma dell’articolo 13 relativa a spedizioni destinate a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, è esteso a tre anni.

In deroga al primo comma, le autorità competenti interessate possono decidere, in casi debitamente giustificati, di prorogare il periodo di validità per un periodo inferiore a 3 anni.

Articolo 14 13.

Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell’OCSE le informazioni seguenti a mezzo del modulo di cui all’allegato VI:

a) 

il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;

b) 

la descrizione della tecnologia impiegata, e il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

c) 

il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si applica l’autorizzazione preventiva;

d) 

il quantitativo globale oggetto dell’autorizzazione preventiva;

e) 

il periodo di validità dell’autorizzazione preventiva;

f) 

qualunque modifica intervenuta nell’autorizzazione preventiva;

g) 

qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;

h) 

qualunque revoca dell’autorizzazione preventiva.

Articolo 14 14.
In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le condizioni imposte a norma dell’articolo 10 o le obiezioni sollevate a norma dell’articolo 12 da tutte le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di una spedizione verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva sono soggette a un termine di sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.
Articolo 14 15.

Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell’articolo 8, paragrafi 2, 4, 7 o 9, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i periodi di cui a tali paragrafi, nonché all’articolo 8, paragrafi 3 e 8, sono ridotti rispettivamente a:

a) 

cinque giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 2, 3, 7 e 8; e

b) 

tre giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 4 e 9.

Articolo 14 16.
Fermo restando il paragrafo 14, un’autorità competente interessata può decidere che sia necessario più tempo per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso, l’autorità competente informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate entro sette giorni lavorativi dal giorno in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.

Il tempo totale necessario per prendere una delle decisioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non supera i 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente compilata.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito