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+Articolo 14 13. |
Articolo 14 13.Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell’OCSE le informazioni seguenti a mezzo del modulo di cui all’allegato VI:
a)
il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;
b)
la descrizione della tecnologia impiegata, e il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;
c)
il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si applica l’autorizzazione preventiva;
d)
il quantitativo globale oggetto dell’autorizzazione preventiva;
e)
il periodo di validità dell’autorizzazione preventiva;
f)
qualunque modifica intervenuta nell’autorizzazione preventiva;
g)
qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;
h)
qualunque revoca dell’autorizzazione preventiva. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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