+Articolo 14 13.

Articolo 14 13.

Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell’OCSE le informazioni seguenti a mezzo del modulo di cui all’allegato VI:

a) 

il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;

b) 

la descrizione della tecnologia impiegata, e il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

c) 

il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si applica l’autorizzazione preventiva;

d) 

il quantitativo globale oggetto dell’autorizzazione preventiva;

e) 

il periodo di validità dell’autorizzazione preventiva;

f) 

qualunque modifica intervenuta nell’autorizzazione preventiva;

g) 

qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;

h) 

qualunque revoca dell’autorizzazione preventiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito