+Articolo 14 15.

Articolo 14 15.

Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell’articolo 8, paragrafi 2, 4, 7 o 9, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i periodi di cui a tali paragrafi, nonché all’articolo 8, paragrafi 3 e 8, sono ridotti rispettivamente a:

a) 

cinque giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 2, 3, 7 e 8; e

b) 

tre giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 4 e 9.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito