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+Articolo 14 15. |
Articolo 14 15.Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell’articolo 8, paragrafi 2, 4, 7 o 9, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i periodi di cui a tali paragrafi, nonché all’articolo 8, paragrafi 3 e 8, sono ridotti rispettivamente a:
a)
cinque giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 2, 3, 7 e 8; e
b)
tre giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 4 e 9. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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