+Articolo 16 6.
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Articolo 16 6.
L’impianto che effettua l’operazione non intermedia di recupero o non intermedia di smaltimento fornisce la certificazione quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione e non oltre un anno dalla ricezione dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, sotto la propria responsabilità, relativa all’avvenuto recupero non intermedio o smaltimento non intermedio dei rifiuti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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