+Articolo 16 Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione
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---+Articolo 16 2.
---+Articolo 16 3.
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---+Articolo 16 6.
---+Articolo 16 7.

Articolo 16 Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 1.
Dopo che le autorità competenti interessate hanno dato l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese coinvolte compilano il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento nei punti indicati. Esse assicurano che le informazioni contenute nel documento di movimento siano rese disponibili per via elettronica attraverso un sistema di cui all’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.
Articolo 16 2.
Una volta che ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, secondo le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento di cui agli allegati I A e I B conformemente all’allegato IC, e lo presenta alle autorità competenti interessate e alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione almeno due giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione.
Articolo 16 3.
Il notificatore provvede affinché, oltre a rendere disponibile il documento di movimento in conformità del paragrafo 1, il documento di notifica contenente le autorizzazioni e le condizioni imposte dalle autorità competenti interessate sia messo a disposizione per via elettronica, anche durante il trasporto dei rifiuti, delle autorità competenti interessate e delle autorità coinvolte nelle ispezioni.
Articolo 16 4.
Qualora i documenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’articolo 27.
Articolo 16 5.
L’impianto conferma al notificatore e alle autorità competenti interessate di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o è allegata ad esso.
Articolo 16 6.
L’impianto che effettua l’operazione non intermedia di recupero o non intermedia di smaltimento fornisce la certificazione quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione e non oltre un anno dalla ricezione dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, sotto la propria responsabilità, relativa all’avvenuto recupero non intermedio o smaltimento non intermedio dei rifiuti.
Articolo 16 7.
Il certificato di cui al paragrafo 6 è trasmesso al notificatore e alle autorità competenti interessate.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito