+Articolo 18 4.
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Articolo 18 4.
Tutte le imprese coinvolte nella spedizione completano il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti nei punti indicati e garantiscono che le informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità dell’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni. Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 7, punto ii), iii) o v), se possibile, firmi anche il documento dell’allegato VII.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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