+Articolo 18 6.

Articolo 18 6.

Se le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica conformemente ai paragrafi 4 e 5. In tali casi, la persona che organizza la spedizione provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’articolo 27.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito