+Articolo 18 8.

Articolo 18 8.

L’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero o il laboratorio non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, esso fornisce la conferma tramite la persona che organizza la spedizione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito