+Articolo 18 9.
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Articolo 18 9.
L’impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell’avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, esso fornisce il certificato tramite la persona che organizza la spedizione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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