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+Articolo 21 Pubblicazione di informazioni di spedizioni |
Articolo 21 Pubblicazione di informazioni di spedizioniArticolo 21 Pubblicazione di informazioni di spedizioni La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’allegato XII tramite il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. A tal fine la Commissione estrae i dati pertinenti dal sistema centrale di cui all’articolo 27. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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