+CAPO 3 Miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni
---+Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
---+Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
---+Articolo 21 Pubblicazione di informazioni di spedizioni

CAPO 3 Miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni

CAPO 3 Miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall’inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nella notifica o di cui all’articolo 18 non sono mescolati ad altri rifiuti o altre sostanze o oggetti.

Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
Articolo 21 Pubblicazione di informazioni di spedizioni

Articolo 21

Pubblicazione di informazioni di spedizioni

La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’allegato XII tramite il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. A tal fine la Commissione estrae i dati pertinenti dal sistema centrale di cui all’articolo 27.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito