+Articolo 22 5.

Articolo 22 5.

In caso di ripresa di cui al paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito