+Articolo 22 Ripresa in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata come previsto
---+Articolo 22 1.
---+Articolo 22 2.
---+Articolo 22 3.
---+Articolo 22 4.
---+Articolo 22 5.
---+Articolo 22 6.
---+Articolo 22 7.
---+Articolo 22 8.
---+Articolo 22 9.
---+Articolo 22 10.
---+Articolo 22 11.
---+Articolo 22 12.

Articolo 22 Ripresa in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata come previsto

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 22 1.
Se una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, oppure il suo recupero o smaltimento, che ha ricevuto l’autorizzazione delle autorità competenti interessate non possono essere portati a termine come previsto dalle clausole dei documenti di notifica e di movimento o del contratto di cui all’articolo 6, e se tale spedizione non è una spedizione illegale, tale autorità ne informa immediatamente l’autorità competente di spedizione. Se l’impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione.
Articolo 22 2.
L’autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano riportati nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione dal notificatore, o, se del caso, dalla persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, al fine di organizzarne lo smaltimento o il recupero. Se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma al presente articolo.

L’obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro 90 giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, da quando l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il suo recupero o smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, anche da altre autorità competenti.

Articolo 22 3.
L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità di spedizione, transito e destinazione interessate ritengono che i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove dal notificatore, o, se del caso, da una persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l’operazione nell’impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti, tanto da averne mutato la composizione o la natura o da renderne impossibile la separazione, prima che un’autorità competente venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele di rifiuti sono recuperate o smaltite in modo alternativo in conformità del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 22 4.
In caso di soluzioni alternative di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’articolo 59.
Articolo 22 5.
In caso di ripresa di cui al paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

Articolo 22 6.
In caso di soluzioni alternative fuori dal paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, una nuova notifica, se del caso, è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nel caso sia il notificatore a trasmettere la nuova notifica, la trasmette anche all’autorità competente del paese di spedizione iniziale.

Articolo 22 7.
In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta debitamente motivata, volta a ottenere l’approvazione della soluzione alternativa, è presentata alle autorità competenti di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, se ciò è irrealizzabile, è presentata all’autorità competente di destinazione dall’autorità competente di spedizione iniziale.
Articolo 22 8.
Se non deve essere trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 5 o 7, è compilato un nuovo documento di movimento in conformità dell’articolo 15 o dell’articolo 16 dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Se la nuova notifica è trasmessa dall’autorità competente di spedizione iniziale a norma del paragrafo 5 o 6, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.

Articolo 22 9.
L’obbligo del notificatore e, se del caso, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l’impianto rilascia il certificato di recupero non intermedio o di smaltimento non intermedio di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, di cui all’articolo 15, paragrafo 5. In caso di recupero intermedio o smaltimento intermedio di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l’articolo 25, paragrafo 8, e l’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 22 10.
Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine come previsto, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
Articolo 22 11.
Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottemperi a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.
Articolo 22 12.
Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito