+Articolo 22 6.
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Articolo 22 6.
In caso di soluzioni alternative fuori dal paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, una nuova notifica, se del caso, è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. Nel caso sia il notificatore a trasmettere la nuova notifica, la trasmette anche all’autorità competente del paese di spedizione iniziale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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