+Articolo 23 3.
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Articolo 23 3.
In caso di ripresa o di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale, come previsto al paragrafo 1, il documento di cui all’allegato VII è completato e presentato dalla persona che ha inizialmente organizzato la spedizione conformemente all’articolo 18. Se la spedizione a fini di ripresa o destinata a soluzioni alternative è soggetta all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 22.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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