+Articolo 23 3.

Articolo 23 3.

In caso di ripresa o di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale, come previsto al paragrafo 1, il documento di cui all’allegato VII è completato e presentato dalla persona che ha inizialmente organizzato la spedizione conformemente all’articolo 18. Se la spedizione a fini di ripresa o destinata a soluzioni alternative è soggetta all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 22.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito