+Articolo 27 1.

Articolo 27 1.

Le informazioni e la documentazione seguenti sono trasmesse e scambiate per via elettronica, tramite la piattaforma del sistema centrale di cui al paragrafo 3 o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili conformemente al paragrafo 4:

a) 

per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3:

i) 

la notifica di una spedizione a norma degli articoli 5 e 13;

ii) 

le richieste di informazioni e di documenti a norma degli articoli 5 e 8;

iii) 

le informazioni e la documentazione a norma degli articoli 5 e 8;

iv) 

le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 8;

v) 

le decisioni riguardo alla spedizione notificata e, se del caso, la revoca di un’autorizzazione a norma dell’articolo 9;

vi) 

le informazioni e le condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell’articolo 10;

vii) 

le informazioni a norma dell’articolo 11;

viii) 

le informazioni e le obiezioni alla spedizione a norma dell’articolo 12;

ix) 

le informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell’articolo 14, paragrafi 8 e 10;

x) 

le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 14, paragrafi 12 e 15;

xi) 

le conferme del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

xii) 

i certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16;

xiii) 

l’informazione preventiva in merito all’inizio di una spedizione a norma dell’articolo 16;

xiv) 

i documenti che devono essere resi disponibili conformemente all’articolo 16;

xv) 

le informazioni a norma dell’articolo 17;

b) 

per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, le informazioni e la documentazione, le conferme e i certificati a norma dell’articolo 18;

c) 

le informazioni e i documenti relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e agli obblighi generali di informazione di cui agli articoli 34 e 35 e ai titoli IV, V e VI, se del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito