+Articolo 39 4.

Articolo 39 4.

Il fatto che un rifiuto non figuri tra quelli pericolosi dell’allegato V o dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, o che figuri nell’allegato V, parte 1, elenco B, non osta, in casi eccezionali, a che sia considerato pericoloso e quindi sia soggetto al divieto di esportazione se presenta una delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi, ivi specificati. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito