+Articolo 41 3.

Articolo 41 3.

L’elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il 21 novembre 2026, fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

Entro il 21 agosto 2024 la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.

Al fine di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il 21 novembre 2026, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, entro il 21 febbraio 2025.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito