+Articolo 41 Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero
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Articolo 41 Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 41 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento definendo l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione destinati al recupero («elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni»). Tale elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, e sono d’accordo nel rispettare l’articolo 42, paragrafo 5.
Articolo 41 2.

Nell’elenco di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:

a) 

il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;

b) 

i rifiuti non pericolosi specifici e le miscele di rifiuti non pericolosi per i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese di cui alla lettera a);

c) 

informazioni, quali un indirizzo Internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti e delle miscele di rifiuti di cui alla lettera b);

d) 

informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all’importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 38.

Articolo 41 3.
L’elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il 21 novembre 2026, fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

Entro il 21 agosto 2024 la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.

Al fine di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il 21 novembre 2026, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, entro il 21 febbraio 2025.

Articolo 41 4.

La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:

a) 

aggiungere un paese che rispetta i requisiti di cui all’articolo 42;

b) 

eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all’articolo 42;

c) 

aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2 sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l’aggiunta di nuovi rifiuti o miscele di rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 42 in relazione ai nuovi rifiuti o miscele di rifiuti;

d) 

includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l’elenco contenga informazioni accurate e aggiornate.

Articolo 41 5.
Dopo aver ricevuto le informazioni e le prove di cui all’articolo 42, paragrafo 5, la Commissione può esigere che il paese fornisca informazioni aggiuntive per dimostrare che continua a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
Articolo 41 6.
Qualora si rendano disponibili informazioni che dimostrino in modo plausibile che gli obblighi di cui all’articolo 42 non sono più soddisfatti per un paese già incluso nell’elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese a esprimere il proprio parere su tali informazioni, entro un termine massimo di due mesi dall’invito, unitamente a pertinenti elementi di prova che dimostrino il continuo rispetto di tali obblighi. Tale periodo può essere prorogato di altri due mesi se il paese presenta una richiesta motivata di proroga.
Articolo 41 7.
Se il paese non fornisce il proprio parere e gli elementi di prova richiesti entro il termine di cui al paragrafo 6, o se le prove fornite non sono sufficienti a dimostrare il continuo rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42, la Commissione elimina il paese dall’elenco senza indebito ritardo.
Articolo 41 8.
La Commissione può rivolgersi in qualsiasi momento a un paese che figura nell’elenco di cui al paragrafo 1 per ottenere informazioni utili a garantire che esso continui a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito