+Articolo 43 4.
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Articolo 43 4.
La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, e, se ritiene che gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4, siano soddisfatti, le è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per includere il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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