+Articolo 44 1.

Articolo 44 1.

Se i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, sono esportati dall’Unione e destinati a essere recuperati in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 6.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito