Articolo 46 3.
Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall’Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit. Tale audit è effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall’impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche adeguate in materia di audit e trattamento dei rifiuti. Quando commissiona un audit, il notificatore o la persona che organizza la spedizione verifica che il terzo soddisfi i requisiti di cui all’allegato X, parte A, e che sia stato autorizzato o accreditato da un organismo ufficiale nazionale a svolgere gli audit di cui al presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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