+Articolo 46 9.
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Articolo 46 9.
Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità coinvolta nelle ispezioni, il notificatore o la persona che organizza la spedizione fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 3 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti. Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità interessate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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