+Articolo 46 9.

Articolo 46 9.

Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità coinvolta nelle ispezioni, il notificatore o la persona che organizza la spedizione fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 3 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti. Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità interessate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito