+Articolo 47 Obblighi degli Stati membri di esportazione
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Articolo 47 Obblighi degli Stati membri di esportazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 47 1.
Nei casi di esportazione dall’Unione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 39 a 46 per tale esportazione, o qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
Articolo 47 2.
Se dispongono di informazioni attendibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 46, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito