+Articolo 47 1.
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Articolo 47 1.
Nei casi di esportazione dall’Unione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 39 a 46 per tale esportazione, o qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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