+Articolo 49 Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare
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Articolo 49 Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 49 1.
Sono vietate le esportazioni dall’Unione verso i paesi o territori d’oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti.
Articolo 49 2.
Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all’articolo 39.
Articolo 49 3.
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare non soggetti al divieto di cui all’articolo 39, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito