+Articolo 49 Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare
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---+Articolo 49 2.
---+Articolo 49 3.
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Articolo 49 Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 49 1.
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Sono vietate le esportazioni dall’Unione verso i paesi o territori d’oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti.
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Articolo 49 2.
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Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all’articolo 39.
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Articolo 49 3.
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Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare non soggetti al divieto di cui all’articolo 39, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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