+Articolo 51 1.
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Articolo 51 1.
Ai rifiuti importati nell’Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea o ai casi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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