+Articolo 51 Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
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Articolo 51 Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 51 1.
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Ai rifiuti importati nell’Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea o ai casi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Articolo 51 2.
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Si applicano gli adattamenti seguenti:
a)
il notificatore che non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27 può presentare la notifica e qualsiasi informazione e documento supplementare richiesti alle autorità competenti interessate a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale; nel caso della posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;
b)
il notificatore o, se non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, l’autorità competente di destinazione nell’Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti, o almeno i documenti di notifica e di movimento corredati di eventuali allegati, le autorizzazioni scritte, le informazioni riguardanti le autorizzazioni tacite e le condizioni, siano inserite in tale sistema;
c)
le autorità competenti di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano le autorità competenti di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito esterne all’Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
d)
le informazioni da fornire all’autorità competente di spedizione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema di cui all’articolo 27;
e)
un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione;
f)
nelle situazioni di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
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Articolo 51 3.
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Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
a)
l’autorità competente di destinazione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore;
b)
un’autorità competente di transito nell’Unione invia al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata, con copia alle autorità competenti interessate qualora queste ultime non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;
c)
l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di entrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
d)
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l’ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; e
e)
non appena le autorità doganali all’entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l’ufficio doganale di entrata informa l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione che i rifiuti sono entrati nell’Unione.
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Articolo 51 4.
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La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;
b)
è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all’articolo 6;
c)
è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7; e
d)
è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all’articolo 59.
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Articolo 51 5.
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L’ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l’autorità competente del proprio paese. L’autorità competente:
a)
informa immediatamente l’autorità competente di destinazione nell’Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;
b)
immobilizza i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e
c)
comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di entrata che ha rilevato la spedizione illegale.
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Articolo 51 6.
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In caso di importazione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o da una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto, tali entità informano qualsiasi autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione o, in casi urgenti in cui l’impianto di smaltimento o recupero non sia noto al momento della spedizione, informano l’autorità competente responsabile del territorio in cui si trova il primo luogo di destinazione, in anticipo riguardo alla spedizione e alla sua destinazione. Le informazioni fornite a norma del primo comma accompagnano la spedizione, a meno che non siano fornite tramite un sistema a norma dell’articolo 27.
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Articolo 51 7.
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La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche. Tali informazioni sono sufficienti per consentire alle autorità di effettuare ispezioni e fornire informazioni dettagliate riguardo alle persone coinvolte nelle spedizioni, la data della spedizione, la quantità di rifiuti, l’identificazione dei rifiuti, la designazione e la composizione dei rifiuti, l’impianto di recupero o di smaltimento, il codice dell’operazione di recupero o di smaltimento e i paesi interessati. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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