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+Articolo 51 5. |
Articolo 51 5.L’ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l’autorità competente del proprio paese. L’autorità competente:
a)
informa immediatamente l’autorità competente di destinazione nell’Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;
b)
immobilizza i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e
c)
comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di entrata che ha rilevato la spedizione illegale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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