+Articolo 51 5.

Articolo 51 5.

L’ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l’autorità competente del proprio paese. L’autorità competente:

a) 

informa immediatamente l’autorità competente di destinazione nell’Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;

b) 

immobilizza i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e

c) 

comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di entrata che ha rilevato la spedizione illegale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito