+Articolo 51 7.

Articolo 51 7.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche.

Tali informazioni sono sufficienti per consentire alle autorità di effettuare ispezioni e fornire informazioni dettagliate riguardo alle persone coinvolte nelle spedizioni, la data della spedizione, la quantità di rifiuti, l’identificazione dei rifiuti, la designazione e la composizione dei rifiuti, l’impianto di recupero o di smaltimento, il codice dell’operazione di recupero o di smaltimento e i paesi interessati.

L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito