+Articolo 51 7.
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Articolo 51 7.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche. Tali informazioni sono sufficienti per consentire alle autorità di effettuare ispezioni e fornire informazioni dettagliate riguardo alle persone coinvolte nelle spedizioni, la data della spedizione, la quantità di rifiuti, l’identificazione dei rifiuti, la designazione e la composizione dei rifiuti, l’impianto di recupero o di smaltimento, il codice dell’operazione di recupero o di smaltimento e i paesi interessati. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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