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+Articolo 52 1. |
Articolo 52 1.Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:
a)
paesi ai quali si applica la decisione OCSE;
b)
altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
c)
altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;
d)
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
e)
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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