+Articolo 52 1.

Articolo 52 1.

Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

a) 

paesi ai quali si applica la decisione OCSE;

b) 

altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;

c) 

altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

d) 

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

e) 

altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito