+Articolo 53 4.

Articolo 53 4.

La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di spedizione esterna all’Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;

b) 

sono soddisfatte le condizioni specificate all’articolo 51, paragrafo 4, lettere b), c) e d.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito