+Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
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Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 53 1.
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Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE o ai casi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera e), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Articolo 53 2.
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Si applicano gli adattamenti seguenti:
a)
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;
b)
le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
c)
le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;
d)
si applicano le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 2, lettere da a) a e);
e)
l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.
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Articolo 53 3.
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Si applica altresì l’articolo 51, paragrafo 3.
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Articolo 53 4.
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La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di spedizione esterna all’Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;
b)
sono soddisfatte le condizioni specificate all’articolo 51, paragrafo 4, lettere b), c) e d.
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Articolo 53 5.
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Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, paragrafi 5 e 6.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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