+Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
---+Articolo 53 1.
---+Articolo 53 2.
---+Articolo 53 3.
---+Articolo 53 4.
---+Articolo 53 5.

Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 53 1.
Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE o ai casi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera e), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 53 2.

Si applicano gli adattamenti seguenti:

a) 

l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;

b) 

le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c) 

le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;

d) 

si applicano le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 2, lettere da a) a e);

e) 

l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.

Articolo 53 3.
Si applica altresì l’articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 53 4.

La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di spedizione esterna all’Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;

b) 

sono soddisfatte le condizioni specificate all’articolo 51, paragrafo 4, lettere b), c) e d.

Articolo 53 5.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, paragrafi 5 e 6.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito