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+Articolo 57 Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento |
Articolo 57 Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimentoArticolo 57 Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, provenienti da e diretti verso paesi terzi, in transito attraverso Stati membri si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:
a)
la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, lettera b);
b)
non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell’Unione;
c)
un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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