+TITOLO VI TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI
---+Articolo 57 Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento
---+Articolo 58 Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero
------+Articolo 58 1.
------+Articolo 58 2.
------+Articolo 58 3.

TITOLO VI TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI

TITOLO VI TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 57 Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 57

Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, provenienti da e diretti verso paesi terzi, in transito attraverso Stati membri si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:

a) 

la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, lettera b);

b) 

non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell’Unione;

c) 

un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.

Articolo 58 Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito