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+Articolo 60 2. |
Articolo 60 2.Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti:
a)
nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione;
b)
nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto;
c)
alle frontiere dell’Unione;
d)
durante la spedizione all’interno dell’Unione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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