+Articolo 60 Ispezioni
---+Articolo 60 1.
---+Articolo 60 2.

Articolo 60 Ispezioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 60 1.
Gli Stati membri, per garantire l’osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
Articolo 60 2.

Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti:

a) 

nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione;

b) 

nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto;

c) 

alle frontiere dell’Unione;

d) 

durante la spedizione all’interno dell’Unione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito