+Articolo 60 Ispezioni
---+Articolo 60 1.
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Articolo 60 Ispezioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 60 1.
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Gli Stati membri, per garantire l’osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
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Articolo 60 2.
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Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti:
a)
nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione;
b)
nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto;
c)
alle frontiere dell’Unione;
d)
durante la spedizione all’interno dell’Unione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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